Autorizzazione degli impianti ai sensi della legge federale sul controllo delle emissioni
La realizzazione e la gestione di impianti di produzione (commerciali o industriali) possono avere effetti nocivi sull’ambiente. Pertanto, per determinati impianti che superano una determinata dimensione sono necessarie delle autorizzazioni.
Le autorizzazioni richieste ai sensi della Legge federale sulla protezione dalle emissioni (BImSchG) devono essere richieste online.
Per gli impianti a energia rinnovabile, la procedura di autorizzazione è stata semplificata. Per ulteriori informazioni al riguardo, consultare -> Dettagli.
Dettagli
Il legislatore ha stabilito, nel regolamento sugli impianti soggetti ad autorizzazione (4° BImSchV), se per la realizzazione o l’esercizio del vostro impianto sia necessaria una procedura di autorizzazione ai sensi della BImSchG.
A seconda del tipo, della potenza e delle dimensioni del vostro impianto, nell’allegato 1 del 4° BImSchV è prevista l’assegnazione a un tipo di procedura per il procedimento di autorizzazione. Ad esempio, in tale allegato è stabilito se la procedura di richiesta debba essere condotta con la partecipazione del pubblico.
Le modifiche apportate a un impianto esistente già autorizzato ai sensi della BImSchG devono essere notificate ai sensi del § 15 della BImSchG; in caso di modifiche sostanziali, è necessario richiedere un’autorizzazione alla modifica ai sensi del § 16 della BImSchG.
Le informazioni relative alla procedura di autorizzazione per gli impianti ai sensi della Legge federale sulla protezione dalle emissioni (BImSchG) sono disponibili sul sito web dell’Ufficio regionale della Turingia per l’ambiente, l’industria mineraria e la protezione della natura (TLUBN).
Procedura di autorizzazione per gli impianti di energia rinnovabile
Si intende semplificare e accelerare lo svolgimento delle procedure relative allo sviluppo delle energie rinnovabili. A tal fine è stato istituito, tra l’altro, un «ufficio unico» attraverso il quale vengono gestite le procedure di autorizzazione e tutte le altre procedure di approvazione necessarie per la realizzazione del progetto ai sensi della normativa federale o regionale. Per «ufficio unico» ai sensi dell’articolo 10, comma 5a, della BImSchG si intende l’autorità inferiore competente in materia di protezione dalle immissioni, nella misura in cui essa sia competente per materia e per territorio per i relativi procedimenti in materia di protezione dalle immissioni. La competenza materiale deriva dal regolamento sulla competenza in materia di protezione dalle immissioni della Turingia (ThürImZVO) e la competenza territoriale si estende al territorio della città autonoma di Jena.
Il Ministero dell’Ambiente, dell’Energia, della Protezione della Natura e delle Foreste della Turingia ha pubblicato un manuale procedurale per le procedure di autorizzazione in materia di protezione dalle immissioni. Esso è inteso come ausilio per investitori, sviluppatori di progetti e funzionari delle autorità, al fine di rendere più efficienti e rapidi i procedimenti di autorizzazione in materia di protezione dalle immissioni e di migliorare la comunicazione e la collaborazione tra richiedenti, autorità competenti e tutte le parti coinvolte. Il manuale è disponibile alla voce -> Link.
Procedura/Scadenze
Autorità competente
In Turingia, la competenza per lo svolgimento della procedura di notifica e autorizzazione è regolata in base alla classificazione del vostro impianto nell'allegato 1 del 4° BImSchV:
- Tipo di procedura V nella colonna c dell’Allegato 1 del 4° BImSchV: l’autorità inferiore per la protezione dalle immissioni della città di Jena riceve la vostra notifica o la vostra domanda per l’elaborazione.
- Tipo di procedura G nella colonna c dell’Allegato 1 del 4° BImSchV: il TLUBN, in qualità di autorità superiore per la protezione dalle immissioni in Turingia, riceve la Sua notifica o la Sua domanda per l’elaborazione.
In Turingia, a partire dal 1° luglio 2022, per la compilazione dei documenti relativi alle notifiche e alle richieste è necessario utilizzare il software ELiA. Il software e le istruzioni per l’uso sono messi a disposizione dal TLUBN.
Procedura per la presentazione della domanda
- Accedere al servizio online «ELiA-Online» dalla homepage del TLUBN.
- Aprire ELiA-Online tramite il pulsante «Accesso» – vedi colonna a destra.
- Creare la documentazione di richiesta direttamente in ELiA-Online.
- Una volta completata la documentazione per l’autorizzazione, la domanda di autorizzazione viene presentata direttamente in ELiA-Online. In tale fase viene selezionata contemporaneamente l’autorità competente.
Orari di apertura
| Tag | Zeiten |
|---|---|
| Montag | 08:00 - 12:00 und 13:00 - 16:00 Uhr |
| Dienstag | 08:00 - 12:00 und 13:00 - 16:00 Uhr |
| Mittwoch | keine Sprechzeiten |
| Donnerstag | 08:00 - 12:00 und 13:00 - 18:00 Uhr |
| Freitag | 08:00 - 12:00 Uhr |
Um vorherige Terminvereinbarung wird gebeten.